(di Bernardo Pasquali). L’agricoltura europea sta vivendo una svolta storica. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2026/… (di cui la posizione del Consiglio è stata definita nell’aprile 2026), l’Unione Europea ha stabilito un quadro normativo dedicato alle piante ottenute con determinate Nuove Tecniche Genomiche (NGT), note in Italia come Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA).
Questo regolamento rappresenta una lex specialis rispetto alla rigida legislazione sugli OGM del 2001, superando un approccio che, secondo la Commissione, non era più idoneo a disciplinare l’innovazione biotecnologica moderna.
Cosa sono le NGT e perché il regolamento è necessario?
Le NGT comprendono tecniche di editing genomico — come la mutagenesi mirata e la cisgenesi (inclusa l’intragenesi) — che permettono modifiche precise in punti specifici del genoma, senza introdurre materiale genetico proveniente da specie non incrociabili (transgenesi).
Il regolamento nasce per rispondere alla necessità di:
- Sostenibilità: Contribuire agli obiettivi del Green Deal e della strategia “Dal produttore al consumatore” (es. riduzione dell’uso di pesticidi, maggiore efficienza nell’uso di acqua e nutrienti).
- Innovazione: Favorire lo sviluppo di piante più resilienti ai cambiamenti climatici e agli stress biotici.
- Chiarezza normativa: La legislazione OGM del 2001 non riusciva a distinguere le piante NGT, spesso indistinguibili da quelle ottenute tramite selezione convenzionale, rendendo le vecchie norme sproporzionate.

I Pilastri del Regolamento: Categoria 1 e Categoria 2
Il cuore del nuovo regolamento è la distinzione tra due categorie di piante NGT, basata sul loro profilo di rischio e sulla loro equivalenza con la natura.
1. Piante NGT di Categoria 1 (Equivalenza)
Le piante NGT di Categoria 1 sono considerate equivalenti a quelle ottenute tramite tecniche di selezione convenzionale o presenti in natura.
- Criteri di equivalenza: Devono rispettare limiti oggettivi riguardanti il tipo e l’entità delle modificazioni genetiche (numero di modificazioni, dimensioni, ecc.).
- Regime normativo: Per queste piante, le norme sulla legislazione OGM dell’Unione non si applicano
- Procedura: Prima dell’emissione o immissione in commercio, è necessaria una dichiarazione di status di categoria 1 rilasciata a seguito di una procedura di verifica (spesso a livello nazionale, con possibilità di obiezioni a livello UE).
- Trasparenza: Le piante dichiarate di Categoria 1 saranno elencate in una banca dati accessibile al pubblico.
2. Piante NGT di Categoria 2 (Controllo rafforzato)
Le piante che non soddisfano i criteri per la Categoria 1 rientrano nella Categoria 2.
- Regime normativo: Rimangono soggette alle prescrizioni della legislazione dell’Unione in materia di OGM, con norme adattate per la valutazione e gestione del rischio.
- Autorizzazione: Richiedono un’autorizzazione specifica basata su una valutazione del rischio (ambientale, alimentare e dei mangimi) condotta dall’EFSA.

Esclusioni importanti: Tolleranza agli erbicidi e insetticidi
Il regolamento esclude esplicitamente dallo status di Categoria 1 le piante NGT che presentano tratti di tolleranza agli erbicidi o tratti che favoriscono la produzione di sostanze insetticide. Queste piante, a causa del rischio di impatto ambientale negativo (es. sviluppo di erbe infestanti resistenti o danni agli impollinatori), devono essere classificate come Categoria 2 e seguire l’iter di autorizzazione più rigoroso.
Trasparenza, Agricoltura Biologica e Brevetti
Il regolamento affronta anche le preoccupazioni sollevate dagli stakeholder:
- Agricoltura Biologica: Le piante NGT di categoria 1 non sono ammesse nel settore biologico, ma il regolamento specifica che la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tali piante nella produzione bio non costituisce violazione del Regolamento (UE) 2018/848.
- Brevetti: Il richiedente lo status di Categoria 1 deve dichiarare eventuali coperture brevettuali. Il regolamento incoraggia la messa a disposizione di brevetti a condizioni eque e ragionevoli per favorire lo sviluppo di nuove varietà.

Fonte: elaborazioni CREA-PB
Incentivi per la sostenibilità e le PMI
Per stimolare l’innovazione, il regolamento prevede incentivi normativi per le piante di Categoria 2 che presentano tratti benefici (es. resistenza agli stress abiotici, miglioramento nutrizionale).
- Procedura accelerata: Valutazione del rischio più rapida per alcune domande centralizzate.
- Supporto alle PMI: Le piccole e medie imprese possono beneficiare di esenzioni dal pagamento dei diritti e orientamenti più esaustivi durante la fase di pre-presentazione della domanda.
Monitoraggio e Riesame
Data la novità delle tecniche, il regolamento prevede un monitoraggio costante. La Commissione dovrà presentare una prima relazione di attuazione tra tre e sette anni dalla prima verifica, seguita da una valutazione complessiva per misurare l’impatto economico, sociale e ambientale, nonché l’accettazione da parte dei consumatori.
Il percorso è dunque tracciato: l’Unione Europea punta su un approccio basato su dati scientifici per bilanciare la sicurezza — garantendo protezione alla salute e all’ambiente — con l’esigenza di modernizzare il proprio sistema agroalimentare.





















